ogni bambino ha diritto a crescere in un ambiente sano e amorevole

Non sempre si ha la fortuna di avere dei genitori capaci e presenti nella loro funzione genitoriale. Infatti, un bambino può trovarsi solo, non meramente a causa di eventi naturali imprevedibili ed imponderabili,

quali quelli da cui deriva la perdita del genitore, ma anche in presenza di genitori non in grado di fornire il necessario accudimento.

Possono esserci genitori ai quali è stata tolta la potestà genitoriale o sospesa in seguito a condanna penale, genitori lontani o latitanti e, quindi, non in grado di svolgere il loro ruolo. Possono, altresì, esserci casi in cui non siano noti i genitori come altri casi in cui il bambino sia stato dichiarato adottabile stante la conclamata condizione di abbandono.

Ebbene, in queste situazioni è indispensabile sopperire alla carenza affettiva, educativa, di sostegno e di cura degli interessi anche di natura legale, attraverso figure preposte, opportunamente preparate ed individuate dalle autorità.

Infatti, quando i genitori non possono o non sono in grado di accudire ed esercitare la vigilanza sul figlio nonché di adeguatamente amministrarne i beni, viene nominato un Tutore che, in base all’art. 357 del Codice Civile, deve prendersi cura dello stesso anche rappresentandolo in tutti gli atti civili e, ove destinatario di eredità o nel caso di genitori incapaci, gestendone ed amministrandone il patrimonio.

Stante il delicato ruolo, la scelta deve cadere su persona idonea, di ineccepibile condotta, la quale dia ampie garanzie etiche e morali. Il tutore è nominato con decreto dal Giudice Tutelare del Tribunale del Circondario dove è la sede principale degli affari e interessi del minore (Art. 343 del Codice Civile). Il decreto del Giudice Tutelare è revocabile e modificabile anche d’ufficio e reclamabile al Tribunale per i Minorenni. Durante lo stato di adottabilità la nomina del tutore è effettuata dal Tribunale per i Minorenni (Art. 19 L. 184/1983).

Questa scelta implica la consapevolezza dell’importanza della funzione svolta, non soltanto da parte del Giudice designante ma anche della persona individuata, deputata a garantire ai bambini ed agli adolescenti il diritto di crescere in un ambiente che garantisca loro un sano sviluppo psicofisico anche in una situazione di particolare vulnerabilità e di disagio.

Le figure scelte per esercitare tale ruolo, oltre che avere specifiche competenze e conoscenze, devono operare in sinergia con l’Autorità preposta al controllo il cui fine primario è la salvaguardia dei diritti del fanciullo. Nell’ambito della tutela è indispensabile, quindi, oltre che un costante monitoraggio anche un’attività di interazione tra i servizi di sostegno sia in ambito sociale, sanitario e scolastico affinché, congiuntamente, possano costruire un progetto educativo e coadiuvare il Tutore nell’ambito del suo delicato intervento.

a cura dott. Raffaele Focaroli
Giudice del Tribunale per i Minorenni di Roma