Se i genitori separati non sono d’accordo?

L’art. 337 del codice civile stabilisce che le decisioni di maggior interesse per i figli devono essere assunte di comune accordo tra i genitori anche se separati o divorziati.

Occorre, quindi, non confondere il concetto di spesa straordinaria (ovverosia non ricompresa nell’assegno mensile che un genitore versa all’altro a titolo di suo contributo al mantenimento del comune figlio) e le scelte straordinarie, ovverosia le decisioni importanti della vita della prole, quali, ad esempio, quelle religiose che magari non comportano nemmeno esborso di cospicua entità.

In caso di disaccordo tra genitori (siano essi coniugati/conviventi o separati) sulla scelta, per il figlio, dell’indirizzo religioso che egli dovrà (o meno) seguire, gli articoli 145 e 316 del nostro codice civile ci dicono che certamente si può interpellare un giudice delegando a quest’ultimo la scelta. Il tutto, fermo restando che trattasi di rimedio di carattere eccezionale, al quale risulta sempre preferibile l’accordo trovato dai genitori nell’ambito dell’esercizio congiunto della loro responsabilità genitoriale.

Altra questione riguarda la suddivisione delle spese derivanti da tutte quelle occasioni conviviali che ruotano attorno alle cerimonie delle quali i figli sono protagonisti, quali, ad esempio, rinfreschi, pranzi e regali: su come debbano ripartirsi dette spese (al 50 % tra i genitori con o senza un previo accordo) o se debbano farsi rientrare nel concetto di mantenimento ordinario coperto dall’assegno mensile, ogni Tribunale adotta, in genere, un proprio protocollo di riferimento che è sempre bene consultare in fase di programmazione delle spese.

Sia per le decisioni di maggiore interesse per i figli relative a istruzione, educazione e salute, che per quelle riguardanti ambiti (magari solo apparentemente) secondari, bisognerebbe sempre conto delle capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni del proprio figlio, chiedendo anche a quest’ultimo un proprio parere sulla questione da dirimere, senza però mai coinvolgerlo direttamente nella “diatriba” in corso tra genitori, in quanto ciò rischierebbe di ingenerare nel bambino conflitti di lealtà in favore di uno o dell’altro genitore.

Appare, infatti, doveroso ricordare come la responsabilità genitoriale debba essere, salvo casi eccezionali, esercitata da entrambi i genitori, i quali nel proprio agire dovrebbero sempre cercare di mettere da parte le divergenze, anteponendo il bene del figlio al proprio bisogno di far prevalere le rispettive posizioni.

a cura dott.ssa Michela Foti
avvocato e mediatrice familiare