La fine di un matrimonio è sempre un momento difficile per la coppia ma questa fatica aumenta quando ci sono figli, soprattutto se minori. Le domande che i genitori
spesso pongono agli avvocati riguardano principalmente le modalità del giudizio di separazione.
La legge 162 del 10 novembre 2014 stabilisce che, quando vi è accordo sia sulle modalità di visita che sulle questioni economiche, non è più necessario separarsi comparendo davanti al Giudice. Infatti vi è la possibilità di redigere un accordo scritto con l’assistenza di due diversi difensori nel quale i genitori stabiliscono le regole inerenti a tutti gli aspetti della fine del matrimonio. Tale accordo necessita del “controllo” del Pubblico Ministero e successivamente viene comunicato all’Ufficiale di stato civile del Comune ove si è celebrato il matrimonio. Sono notevoli vantaggi di tale procedura soprattutto in termine di tempi in quanto, stilato l’accordo, in circa trenta giorni l’iter si può considerare concluso.
Nell’ipotesi in cui non vi sia accordo tra i coniugi si darà il via, mediante il deposito di un ricorso, al procedimento per la separazione giudiziale che prevede una prima udienza davanti al Presidente del Tribunale competente dove i coniugi verranno autorizzati a vivere separati e verranno assunti i provvedimenti temporanei ed urgenti, dando poi corso ad una vera e propria fase di contenzioso che si concluderà con una sentenza. Quando si parla di affidamento dei figli, si opta sempre per l’affido condiviso: ciascun genitore deve continuare ad occuparsi dei figli e deve essere per essi un punto di riferimento costante.
In quest’ottica i due genitori, se da un lato hanno il dovere di collaborare nel prendere insieme le decisioni più importanti e significative per i figli, dall’altro hanno, ciascuno, il diritto di ritagliarsi degli spazi autonomi, nell’ambito dei quali costruire un nuovo rapporto con i figli, senza alcuna interferenza o ingerenza da parte dell’ex coniuge. Normalmente i minori continueranno ad abitare con la madre presso la casa familiare. Quanto all’esercizio del diritto di visita del genitore non convivente, il consiglio è quello di essere molto dettagliati nel disciplinare orari, giorni, gestione delle vacanze estive e feste comandate. Ciò consentirà di avere regole chiare e concordate le quali garantiranno maggiore serenità alla coppia e soprattutto stabilità ai bambini. Va da sé che con il passare del tempo e sempre nell’interesse dei minori i genitori potranno decidere insieme di gestirsi in maniera più elastica.
Per ciò che concerne gli obblighi di mantenimento a favore dei figli, i genitori hanno l’obbligo di contribuire al sostentamento dei propri bambini in misura proporzionale al reddito. L’assegno di mantenimento ad essi spettante, dovrà tener conto delle attuali esigenze del figlio del tenore di vita goduto con entrambi i genitori, dei i tempi di permanenza presso ciascun genitore e delle risorse economiche di entrambi considerando anche i compiti domestici. Le spese straordinarie di regola vengono sostenute al 50% dai coniugi e vanno ad aggiungersi al mantenimento periodico sopra indicato, intendendosi le spese mediche non coperte dal sistema sanitario nazionale (che prevedono il consenso di entrambi, salvo l’urgenza); le spese scolastiche, come le tasse, rette, libri di testo e talora le spese extra-scolastiche, quali corsi di istruzione, attività sportive e ludiche (che prevedono il consenso di entrambi).
È sempre difficile trovare un nuovo assetto in questo tipo di famiglia separata, ma è mia esperienza che con il tempo anche i genitori che si sono separati nel peggior modo trovano un accordo proprio, un “modus vivendi” per il bene dei propri figli che comprende il diritto inalienabile di ogni bambino, come dice la legge, di avere un papà ed una mamma e di poter godere del bene di entrambi, elemento fondamentale per ogni bambino che deve guidare le azioni di tutti i genitori, sempre.
a cura dott.ri Daniela Politino - Marco Di Maio
avvocati