Diritti e tutele del coniuge superstite sulla casa coniugale

Cosa dice la legge quando un coniuge viene a mancare per tutelare l’altro ancora in vita? Il Legislatore della riforma del 1975, con la Legge n.151, ha individuato nel coniuge superstite, il destinatario di una quota del patrimonio del defunto ("de cuius"), variabile in funziona degli altri legittimari,nonchédi altri diritti quali quellodi abitazione sulla casa familiare e di uso dei mobili che la corredano (ex art.540, comma 2, C.C.).

In caso di decesso, dunque, il coniuge superstite, oltre ad una quota dell'eredità dell'altro ha diritto a continuare a vivere nella casa in cui lo stesso è sempre stato.

I diritti spettanti agli eredi che hanno la qualità di legittimari (coniuge-figli-nipoti in linea retta) rappresentano un minimumche il legislatore vuole assicurare ai più stretti congiunti,anche eventualmente contro la volontà del defunto. Tali diritti sono attribuiti al coniuge superstite, a prescindere dai bisogni suoi e della sua famiglia.

Si tutelano in questo caso, non tanto, e non solo,interessi patrimoniali e/o economici di disporre di un alloggio, quanto l’interesse morale e/o psicologicodel coniuge superstite, legato alla conservazione dei rapporti affettivi e consuetudinari con la casa familiare: conservazione della memoria del coniuge scomparso, mantenimento del tenore di vita, delle relazioni sociali e degli status symbol goduti durante il matrimonio.

Quali i presupposti di questo diritto?
Il riconoscimento (art. 540 C.C.) di detti diritti ricorre solo in caso di esistenza congiuntaovveroil detto diritto di abitazione riguarda solo la casa coniugale adibita a residenza familiare di proprietà del defunto od in comunione fra i soli coniugi e non anche in comproprietà con terzi (la casa adibita a residenza familiare èquella in cui era stato fissato in modo prevalente e stabile la vita familiare).

Gli orientamenti prevalenti estendono alle pertinenze (es. autorimessa) il diritto di abitazione ex art. 540, 2° comma,C.C., sul presupposto che nel silenzio della norma dovrebbe trovare applicazione l’art. 818 C.C. (per cui la cosa accessoria segue quella principale). 

Vale comunque la considerazione finale
per cui l’utilizzazione della pertinenziale autorimessa è strumentale a consentire il pieno godimento del diritto di abitazione sulla casa familiare.

Infine, al momento dell’apertura della successione deve sussistere un vincolo matrimoniale valido.In buona sostanza deve effettivamente esistere, al momento dell’apertura della successione, una casa adibita ad abitazione familiare (intendendosi per tale la residenza effettiva ai sensi dell’art. 43 C.C., dimora abituale); evenienza che non ricorre allorché, a seguito della separazione personale, sia cessato lo stato di convivenza tra i coniugi. In questo caso, infatti, non si può avere la tutela alla continuità dello stato di fatto e la casa non ha più la sua qualità originaria di luogo in cui si attua l’indirizzo familiare.

In questa situazionenon vi è più la necessità di tutelare quello stato di fatto, quell’alloggio equel diritto ad alloggiare in quell’immobile che consentiva ai coniugi, nel presupposto di una comunione di vita spirituale tra gli stessi, oltre che materiale, di organizzare la vita domestica del gruppo familiare.

I diritti in esame pacificamente non spettanoal coniuge superstite separato, al quale sia stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato nel periodo antecedente l’apertura della successione (art. 548, comma 2, C.C.).

di Chiara Moruzzi
Notaio in Bologna

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