Affidamento condiviso anche in ambito scolastico

Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha diramato nel settembre del 2015 la nota avente numero di protocollo 5336...

La nota ha fornito al mondo della scuola (partendo dai direttori generali degli Uffici Scolastici Regionali, passando per le dirigenze scolastiche, fino al forum di genitori e studenti) delle indicazioni operative per la concreta attuazione in ambito scolastico della Legge n. 54/2006 sull’affidamento condiviso.

Preso atto, infatti, delle criticità emerse nell’applicazione della legge, anche il mondo della scuola viene sollecitato a “incoraggiare, favorire e garantire l’esercizio del diritto/dovere del genitore separato/divorziato e non più convivente, anche se non affidatario e/o non collocatario di vigilare sull’istruzione ed educazione dei figli”.

Per questo la circolare invita le dirigenze scolastiche a facilitare al genitore non più convivente (più spesso il padre) l’accesso alla documentazione scolastica e alle informazioni relative alle attività scolastiche ed extrascolastiche previste dal Piano dell’Offerta Formativa. Tra le azioni amministrative che le istituzioni scolastiche possono adottare per favorire la piena e reale attuazione del principio di bigenitorialità, a cui ogni minore figlio di genitori separati ha diritto, la circolare indica:

- l’inoltro, da parte della segreteria, di tutte le comunicazioni (didattiche, disciplinari e di qualsiasi altra natura) anche all’altro genitore separato/divorziato/non convivente; - la individuazione di modalità di colloquio individuale tra quest’ultimo genitore e il docente (o dirigente scolastico, o rappresentante dei genitori), quando il genitore separato/divorziato/non convivente risieda in altra città o sia impossibilitato a presenziare personalmente;

- attribuzione di una password per l’accesso al registro elettronico e utilizzo di altre forme di comunicazione veloce ed immediata (sms o email), - qualora siano in uso ancora moduli cartacei, richiesta della firma di entrambi in calce ai principali documenti riguardanti lo studente (per esempio, la pagella). Tutte queste indicazioni operative appaiono di estrema utilità, laddove l’istituzione scolastica, con un sistema di doppie comunicazioni, pone entrambi i genitori su un piano di paritaria conoscenza dell’iter scolastico del proprio figlio, garantendo anche al genitore presso il quale la prole non è prevalentemente collocata il fatto di ricevere informazioni importanti riguardanti la vita del minore.

Un buon percorso di mediazione familiare può, in questi casi, servire ai genitori separati a monte per ripristinare una comunicazione evidentemente interrotta nell’interesse preminente del minore.

a cura dott.ssa Michela Foti avvocato, mediatrice familiare